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Informativa circa la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi
le erogazioni a favore della associazioni di promozione sociale


A partire dall'anno d'imposta 2001 il legislatore ha previsto nuovi benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale.
Le agevolazioni, introdotta con la legge 383 del 7 dicembre 2000, rientrano nell'ambito di uno dei più importanti provvedimenti in materia di associazionismo approvati dal Parlamento.
Il provvedimento vuole valorizzare tutte quelle attività che costituiscono espressioni di partecipazione e solidarietà avviando un nuovo modello di Welfare basato sulla delega al privato dello svolgimento di una serie di compiti finora svolti, in tutto o in parte, da soggetti pubblici.


LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Sono considerate associazioni di promozione sociale "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".
Sono esplicitamente esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, nonché i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

BENEFICI PER I SOGGETTI EROGANTI
La nuova lettera i-quater) del primo comma dell'art.13 bis del TUIR ha previsto la possibilità di beneficiare di una detrazione del 19% dell'importo, non superiore a € 2.065,83 pari a 4 milioni di lire, per erogazioni liberali fatte in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed operanti da almeno un anno.
Il versamento può essere eseguito tramite banca o ufficio postale o anche attraverso i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. 241/97 (carte di credito, assegni bancari o circolari ecc.) o mediante altre modalità, stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, idonee a consentire all'amministrazione finanziaria un efficace controllo.
Per poter beneficiare della detrazione, il contribuente che presenta il modello 730/2002 sarà tenuto ad indicare l'importo dell'onere su cui questa viene calcolata nei righi E15, E16 o E17 utilizzando il codice "19", al fine di distinguere la detrazione in commento dalle altre da indicare nei medesimi righi.
Chi, invece, presenta il modello UNICO PF/2002 sarà tenuto ad indicare l'importo su cui calcolare la detrazione nei righi RP15, RP16 o RP17, utilizzando il medesimo codice.
Le erogazioni alle associazioni effettuate da imprese possono beneficiare di una deduzione dal reddito d'impresa (art. 65 TUIR, comma 2, lett. c - octies).
La deduzione spetta anche agli enti non commerciali, anche se non residenti.

REQUISITI PER GODERE DEI BENEFICI FISCALI
La legge 383/2000 prescrive alcuni requisiti formali al fine di fruire dei predetti benefici.
Uno di questi riguarda l'istituzione di appositi registri nei quali le associazioni sono tenute ad iscriversi.
Ne è stato istituito uno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le associazioni a carattere nazionale operanti da almeno un anno; tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno a loro volta istituito registri per le associazioni operanti in ambito regionale.
L'iscrizione nei registri è, appunto, condizione necessaria per stipulare le convenzioni con lo Stato e le Amministrazioni locali (art. 30) e per usufruire dei benefici previsti dalla legge e dalle normative regionali e provinciali attuative.

AGEVOLAZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale beneficiano di un'agevolazione in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (art. 21).
E' esteso, inoltre, alle associazioni di promozione sociale l'accesso al credito agevolato previsto per le cooperative.
Sono previste, infine, agevolazioni fiscali sulla cessione di beni e la prestazione di servizi a favore degli associati, riduzione o esenzioni da tasse o tributi comunali, possibilità di accedere a forme di credito agevolato ed ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, concessione in uso o in comodato di locali o strutture pubbliche per lo svolgimento di attività di promozione sociale, forme di flessibilità dell'orario di lavoro per i lavoratori impegnati nelle associazioni riconosciute.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

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